Fin dagli albori, il D. Lgs. n. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – TUSSL) ha previsto per i lavoratori l’obbligo di addestramento, intendendolo come il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.
Recentemente la Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, che ha convertito il D.L. n. 146/21, ha introdotto alcune novità all’art. 37 del sopra citato TUSSL con particolare riferimento all’attività di addestramento.
MA SI TRATTA DAVVERO DI NOVITA’?
Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 215/21, il TUSSL già prevedeva che l’addestramento venisse effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, in una delle seguenti occasioni:
- alla costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- in caso trasferimento o cambiamento di mansioni;
- all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
L’addestramento ha sempre rappresentato un fondamentale tassello a completamento del processo di informazione e formazione, utile a far acquisire al singolo lavoratore le competenze pratiche richieste dalla propria mansione per:
- l’uso in sicurezza di attrezzature, comprese macchine ed impianti, relativamente alle condizioni di impiego ed alle situazioni anormali prevedibili;
- l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI, in particolare quelli di terza categoria e di protezione dell’udito;
- conoscere le corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi;
- il corretto utilizzo e la manipolazione sicura degli agenti chimici;
- l’accesso a zone che espongono ad un rischio grave e specifico o lo svolgimento in sicurezza di procedure lavorative particolari (ad es. per operazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento), comprese quelle riguardanti eventuali emergenze.
Oggi rimane altrettanto valido quanto riportato sopra con una precisazione che, forse, poteva già considerarsi sottointesa:
L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Il legislatore vuole quindi ribadire, qualora ve ne fosse la necessità, l’importanza dell’addestramento e, soprattutto, la necessità di rendere sempre tracciabile e verbalizzato qualsiasi intervento, anche mediante l’utilizzo di registri informatizzati.
CHI DEVE PROVVEDERE ALL’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI?
L’obbligo rimane sempre a carico del Datore di Lavoro, o del Dirigente, che dovrà provvedere all’addestramento dei propri lavoratori attraverso una persona esperta (lavoratore più esperto, preposto, tecnico installatore o manutentore, personale specializzato della ditta produttrice, ecc.) che conosca bene la tematica oggetto dell’addestramento, i rischi e le procedure dell’attività che lo rendono necessario e le relative norme di riferimento.
Il mancato addestramento, così come la mancata formazione, rientra tra le gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I del TUSSL per le quali sono previste la sospensione dell’attività e una sanzione aggiuntiva pari a € 300 per ciascun lavoratore interessato.
I contenuti obbligatori dell’attività di addestramento trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente al 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore del nuovo provvedimento. Tramite apposita circolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha specificato che la violazione degli obblighi di addestramento “si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della ‘prova pratica’ e/o della ‘esercitazione applicata’ richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione”.
APS con la sua divisione Sicurezza si rende disponibile a supportarVi nell’organizzazione dell’attività di addestramento e nella formalizzazione della stessa nel rispetto dei principi dettati dalle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.