Il D.M. 10 marzo 1998, in materia di sicurezza antincendio, viene ufficialmente mandato in pensione da un “trilogia” di decreti in materia di prevenzione incendi.

Come adeguarsi: ecco cosa cambia:

  • la figura del “Tecnico Manutentore Qualificato”
  • la “Sorveglianza”
  • tutti i corsi sulla sicurezza antincendio devono necessariamente prevedere la parte pratica
  • i criteri per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

Infatti il Decreto dell’ 1 settembre 2021 (Decreto controlli, entrato in vigore il 25/09/2022) riguarda principalmente le aziende specializzate nella manutenzione dei presidi per la sicurezza antincendio, perché ne definisce i requisiti e specifica, in particolare, la figura del “Tecnico Manutentore Qualificato”. Nel mese di settembre 2022, è stato prorogato di un anno l’obbligo di qualifica.

Altro importante aspetto di questo decreto è la “Sorveglianza”: tutti i presidi per la sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti in azienda, adeguatamente istruiti, utilizzando idonee liste di controllo.

Questo presuppone informazione, formazione ed addestramento del personale appositamente incaricato e la definizione di specifiche procedure all’interno dell’azienda, per quanto riguarda la sicurezza antincendio.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-24&atto.codiceRedazionale=22A05437&elenco30giorni=false

Secondo il decreto 2 settembre 2021 (Decreto GSA, entrato in vigore il 04/10/2022) , tutti i corsi sulla sicurezza antincendio devono necessariamente prevedere la parte pratica (comprendendo estintori ma, per i livelli di rischio più alti, anche naspi e idranti) e sarebbe auspicabile, per tutte le aziende, uniformare alla nuova norma i piani di emergenza redatti in passato.

Ad oggi, infatti, il piano di emergenza va redatto:

  • per tutti i luoghi di lavoro dove sono occupati almeno 10 lavoratori
  • per i luoghi di lavoro aperti al pubblico dove ci possono essere più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori
  • nei luoghi soggetti a SCIA antincendio/CPI

In tutti gli altri casi, comunque, bisogna indicare le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio nel DVR.

APS è abilitata secondo i nuovi criteri per la formazione della sicurezza antincendio ed è in grado di indirizzarvi correttamente per tutti gli adeguamenti della documentazione aziendale.

https://www.reteambiente.it/news/49453/prevenzione-incendi-in-vigore-dal-4102022-il-decreto-gsa/#:~:text=In%20vigore%20dal%204%20ottobre,del%20Dm%2010%20marzo%201998.

Il terzo decreto del 3 settembre 2022 (che entrerà in vigore a breve, il 29/10/2022) è quello di maggior impatto perché definisce i criteri per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

Per ogni singola attività deve quindi essere valutato il campo di applicazione con riferimento alla normativa e deve essere verificato l’impatto determinato dalla valutazione del rischio di incendio per definire specifiche misure di prevenzione e protezione.

https://www.puntosicuro.it/normativa-antincendio-C-87/il-dm-1-settembre-2021-le-proroghe-per-il-tecnico-manutentore-AR-22671/

APS è a disposizione per accompagnare le aziende ad adempiere agli obblighi ed adeguarsi al meglio, per un corretto e sicuro intervento in materia di sicurezza antincendio.